Il comma 4 dell’articolo 55-bis del d.lgs n. 165/2001, come sappiamo, stabilisce che l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento di una segnalazione di illecito da parte del responsabile della struttura presso cui il dipendente lavora, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, deve provvedere alla contestazione scritta dell’addebito e convocare l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. L’incolpato può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato; parallelamente, il medesimo ha la possibilità di depositare delle memorie scritte.
Cosa succede se il dipendente accusato di aver commesso un illecito disciplinare, nell’argomentare la propria difesa, utilizza delle frasi offensive nei confronti del proprio responsabile? La situazione è stata recentemente scrutinata dagli Ermellini attraverso l’ordinanza n. 16590/2018. La vicenda si è svolta presso un’azienda privata, ma i principi sono comunque validi anche per il settore pubblico. Vediamo cosa è successo.
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