In vigore il part time agevolato

3 Giugno 2016
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Da ieri è in vigore il part time agevolato in favore dei dipendenti del settore privato, anche se gli addetti ai lavori attendono ancora indicazioni in merito alle modalità con cui trasmettere alle Direzioni territoriali del lavoro (Dtl) il contratto con cui le parti hanno convenuto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato a tempo parziale, con una riduzione oraria oscillante tra il 40 e il 60 per cento.

Va subito evidenziato che questa assenza di istruzioni non incide sulla concreta operatività della norma né, tantomeno, pregiudica l’iter procedurale previsto dal decreto attuativo.

Ricordiamo che sono tre i passaggi necessari per la piena efficacia della certificazione, da richiedere all’Inps, la quale attesti che l’interessato si trovi nelle condizioni anagrafiche e contributive per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro il termine massimo del 31 dicembre 2018;

la sottoscrizione del contratto a tempo parziale, secondo quanto chiarito in precedenza, da inviare alla Dtl per la relativa autorizzazione (vale il silenzio assenso in caso di mancata risposta entro 5 giorni dalla ricezione del contratto part time);

l’accoglimento delle richiesta da parte dell’Inps – cui va inviata apposita istanza dopo aver ottenuto il via libera dalla Direzione territoriale del lavoro ovvero formatosi il silenzio assenso – circa la sussistenza della disponibilità finanziaria idonea a coprire l’onere della contribuzione figurativa.

Se l’azienda, dopo che il lavoratore ha ricevuto la certificazione da parte dell’Inps, procede – in accordo con il dipendente – alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, – pur senza indicazioni specifiche, può inoltrare la richiesta alla Dtl tramite strumenti ordinari (Raccomanda A.R.) o, molto più verosimilmente, utilizzando la Pec; al riguardo va ricordato che tutte le Direzioni territoriali del lavoro sono dotate di una casella di posta elettronica certificata. Questo permetterà, comunque, il formarsi del silenzio assenso che, come anticipato, si perfezionerà trascorsi 5 giorni dalla ricezione del contratto.

Un altro aspetto di rilievo attiene all’eventuale mancato rilascio dell’autorizzazione dell’Inps che, come già accennato, ha il compito di verificare la presenza della copertura economica sufficiente a garantire l’operazione; ciò in quanto, per il primo triennio di sperimentazione (2016-2018), le risorse utili al riconoscimento della contribuzione figurativa sulle ore non lavorate sono contingentate.

Il punto è comprendere cosa ne sarà della sopravvenuta trasformazione nell’ipotesi in cui non si ottenga il previsto via libera dell’istituto di previdenza. In altri termini, occorre capire se, in questo caso, il contratto a tempo pieno divenuto part time, resta tale o si annulla. La risposta è da ricercarsi nella genesi della trasformazione. Qualora la si faccia derivare dalle disposizioni contenute nel Dlgs 81/2015, la sua validità appare inopinabile, ferma restando la possibilità di un’ulteriore modifica (ritorno al tempo pieno) ma che deve essere consensuale.

“Il punto è comprendere cosa ne sarà della sopravvenuta trasformazione nell’ipotesi in cui non si ottenga il previsto via libera dell’istituto di previdenza”

Se, al contrario, la trasformazione si aggancia alla legge 208/15 e al Decreto ministeriale 7 aprile 2016, a parere di scrive, la stessa si annulla e il contratto resta full time. È comunque preferibile, prudenzialmente, inserire nell’accordo una clausola che subordini la validità del patto all’acquisizione delle previste autorizzazioni.

Infine, una riflessione riguardante i soggetti (lavoratori) che, pur avendo i requisiti per accedere al part time agevolato, sono già titolari di un contratto a tempo parziale. Sul punto, pur non rilevando divieti specifici, sarebbero auspicabili precisazioni circa la possibilità, per le parti, di trasformare il contatto a tempo pieno per poi procedere a un ulteriore trasformazione in part time al fine di accedere al nuovo istituto.

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