Incarichi aggiuntivi al segretario comunale. Niente risarcimento per mancata maggiorazione della retribuzione di posizione e di risultato

29 Marzo 2024
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La mancata individuazione dei criteri, in caso di incarichi aggiuntivi al segretario comunale di rideterminazione della maggiorazione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, non generano alcuna responsabilità per inadempimento dell’Ente locale. Infatti, secondo la Cassazione (ordinanza n. 7370/2024), pur se tali condizioni sono previste dalla contrattazione collettiva, non comportano alcun obbligo dell’Ente locale, che abbia conferito al segretario comunale incarichi aggiuntivi, di rideterminazione o maggiorazione della retribuzione di posizione e di risultato, stante il principio di onnicomprensività della sua retribuzione percepita.

La vicenda

Un segretario comunale ha convenuto in giudizio un Ente locale per responsabilità contrattuale, per essere stato quest’ultimo inadempiente nella determinazione dei criteri di adeguare, in caso di incarichi aggiuntivi a lui conferiti, la sua retribuzione mediante una maggiorazione della retribuzione di posizione e di risultato, violando in tal modo un obbligo previsto dal contratto nazionale (art. 41 e 42 del CCNL 2001). La Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado ha accolto il ricorso del segretario sul risarcimento del danno da perdita di chance, sostenendo che, la retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 4, e la retribuzione di risultato di cui all’art. 42, CCNL 2001 erano da ritenersi dovute una volta che al Segretario comunale fossero stati conferiti incarichi aggiuntivi rispetto a quelli suoi propri, gravando sull’Amministrazione l’obbligo di adottare i criteri e parametri per la loro determinazione. In altri termini, la pretesa risarcitoria del segretario comunale trovava fondamento dell’inadempimento contrattuale dell’ente locale.
Avverso la sentenza l’Ente locale ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che, in merito agli incarichi aggiuntivi l’art. 41, comma 4, del CCNL 2001 contempla tale maggiorazione come meramente facoltativa e discrezionale per cui non potrebbe radicare un inadempimento contrattuale dell’ente in caso di mancata erogazione, per quanto concerne la mancata erogazione della retribuzione di risultato aggiuntiva alcuna maggiorazione per tali attività supplementari poteva ravvisarsi stante la mancata prova dei risultati raggiunti.

L’accoglimento del ricorso

Per la Cassazione i motivi del ricorso dell’Ente locale sono fondati. Si premette come, oggetto del giudizio, non è la diretta spettanza delle voci retributive di retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato di cui agli artt. 41 e 42 CCNL 2001 bensì la sussistenza di una responsabilità da inadempimento dell’Ente locale per aver omesso di individuare i criteri per la determinazione di tali emolumenti. Quanto alla retribuzione di posizione (art. 41 CCNL 2001), la disposizione contrattuale (comma 4) stabilisce che gli enti “possono corrispondere” tale indennità “nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa”, rimettendo alla contrattazione decentrata integrativa nazionale la disciplina delle condizioni, dei criteri e dei parametri di riferimento per la definizione delle predette maggiorazioni. D’altra parte, la norma di contrattazione nazionale “stabilisce, come regola di carattere generale, il principio di onnicomprensività della retribuzione di posizione contrattuale, e consente la maggiorazione, non obbligatoria ma discrezionale, solo in presenza di specifiche condizioni che limitano la facoltà unilaterale del datore di lavoro pubblico di discostarsi dagli importi fissati, in via generale e onnicomprensiva, dalle parti collettive”. In tal caso, pertanto, non è invocabile una responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c. in capo all’Ente comunale che, nell’ambito delle proprie valutazioni discrezionali, comunque vincolate alle risorse disponibili ed alla capacità di spesa, ometta di assumere le determinazioni necessarie al riconoscimento ed alla quantificazione dell’indennità.
Per la Cassazione si giunge alle medesime conclusioni, avuto riguardo alla retribuzione di risultato (art. 42 del CCNL 2001), dove in questo caso non è in discussione l’avvenuta corresponsione della retribuzione di risultato bensì solo il quantum della stessa che, secondo l’assunto del Segretario comunale, doveva essere maggiorato in ragione dello svolgimento di incarichi aggiuntivi. Pertanto, la pretesa così azionata, oltre a contrastare con il richiamato principio di onnicomprensività (sancito dall’art. 41, comma 6, del CCNL 2001), finisce per sollecitare una sostituzione del giudice alle valutazioni datoriali che vanno assunte tenendo conto delle risorse disponibili e delle condizioni richieste dalla contrattazione collettiva.
Infine, la pretesa del segretario di un possibile ingiustificato arricchimento dell’ente locale non può trovare favorevole accoglimento, essendo tale azione preclusa dal principio generale, in base al quale l’azione ex art. 2041 c.c. può essere spiegata solo ove vi sia stato l’arricchimento di un soggetto con corrispondente diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, mancante di causa giustificatrice, ed allorché il danneggiato non possa proporre altra azione. Infatti, nel caso di specie il citato depauperamento del segretario contrasta con il principio di onnicomprensività dettato dall’art. 24, d.lgs. 165/2001, che esclude forme di remunerazione per incarichi ulteriori, se non nei limiti stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

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