Incarichi conferiti a titolo gratuito a dipendenti in pensione: obbligo assicurativo

L’INAIL con nota dell’8 marzo 2017 risponde a quesiti in merito alla sussistenza dell’obbligo assicurativo Inail per gli incarichi conferiti a titolo gratuito a dipendenti in pensione.

10 Marzo 2017
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L’INAIL con nota dell’8 marzo 2017 risponde a quesiti in merito alla sussistenza dell’obbligo assicurativo Inail per gli incarichi conferiti a titolo gratuito a dipendenti in pensione.
Nella nota si specifica che, ai fini dell’applicazione ad essi della copertura assicurativa, ciò che pesa non è la gratuità dell’incarico ma la qualificazione ad esso data dall’amministrazione interessata.

E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, se non a titolo gratuito.

In questo contesto – evidenzia l’Inail – ai fini della copertura assicurativa da applicare al pensionato ciò che conta è solo “la qualificazione che la stessa amministrazione conferente intende dare al rapporto che va ad instaurare con il soggetto in relazione all’oggetto della prestazione dedotta nell’atto di conferimento o nel contratto“.

Modalità

Tali obblighi assicurativi, pertanto, dovranno essere assolti con le modalità della speciale “gestione per conto” o della gestione assicurativa ordinaria, a seconda che il soggetto assicurante sia destinatario dell’una o dell’altra modalità e, nel caso di Amministrazioni pubbliche rientranti nella gestione per conto, della natura del rapporto di lavoro instaurato (lavoratore dipendente o meno). Pertanto, ove l’amministrazione conferente qualifichi l’incarico, ad esempio, quale collaborazione coordinata e continuativa scatterà l’obbligo assicurativo nella forma della gestione ordinaria, in presenza dei requisiti del coordinamento con il committente, della personalità e della continuità nelle prestazioni lavorative, dalle quali consegue l’esposizione dei soggetti in questione agli stessi rischi ai quali sono esposti tutti gli altri lavoratori addetti alle medesime lavorazioni.

La stessa regola si applicherà anche per le amministrazioni rientranti nella gestione per conto, in quanto quest’ultima non ricomprende i lavoratori parasubordinati.
Se viceversa gli incarichi gratuiti sono inquadrati come rapporto di lavoro autonomo, non potrà trovare attuazione l’obbligo assicurativo in assenza di una apposita norma di riferimento.

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