Remunerazione degli incarichi governativi ai pensionati

Deve cessare l’erogazione di compensi agli amministratori di società controllate da PA nominati quando erano ancora dipendenti e successivamente cessati dal servizio. È quanto chiarisce la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia n. 78/2024

2 Luglio 2024
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Deve cessare l’erogazione di compensi agli amministratori di società controllate da PA nominati quando erano ancora dipendenti e successivamente cessati dal servizio. È quanto chiarisce la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia n. 78/2024.

Ci viene evidenziato che  “la ratio della disciplina recata dall’articolo 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012  è duplice: da un lato, promuovere il ringiovanimento del personale delle amministrazioni pubbliche, favorendo l’accesso di persone più giovani alla funzione pubblica; dall’altro, realizzare una revisione della spesa pubblica mediante la riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione pubblica, in ragione del “carattere limitato delle risorse pubbliche” che “giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l’amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni“. Inoltre, “i giudici europei, lungi dal sancire l’incompatibilità euro- unitaria della disposizione de qua, hanno rimesso al giudice del rinvio il compito di valutare se  fossero rispettate le condizioni (perseguimento di uno scopo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro; idoneità e necessità dei mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo) perché una normativa come quella italiana possa ritenersi coerente con il quadro normativo unionale”.

Da qui la seguente conclusione: “alla luce del divieto posto alle pubbliche amministrazioni di attribuire, ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi di studio e consulenza nonché di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllate e tenuto altresì conto delle deroghe ivi contemplate (conferibilità dei ridetti incarichi, cariche e collaborazioni a titolo gratuito e, limitatamente agli incarichi dirigenziali e direttivi, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione), al soggetto designato a una carica in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati quando era in servizio non è possibile continuare a riconoscere – al sopraggiungere, in costanza di mandato, del collocamento in quiescenza – un emolumento per detta carica, che potrà pertanto proseguire nel suo svolgimento in regime di gratuità”.

Redazione Il Personale

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