Molti comuni e province stanno forzando i tempi per effettuare assunzioni a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa entro la fine del 2011. In questo scorcio di tempo, infatti, non vi sono specifici limiti dettati nel ricorso a questi istituti, limiti che la legge di stabilità introduce per tutti gli enti locali dal prossimo 1 gennaio 2012, ma valgono solamente le limitazioni di carattere generale previste in materia di assunzioni e di spesa del personale.
I commi 102 e 103 dell’articolo 4 della legge n. 183/2011, cd di stabilità 2012, stabiliscono innanzitutto che il riferimento al tetto del 20% della spesa del personale cessato nell’anno precedente come soglia massima della spesa per le assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità, deve essere riferito esclusivamente a quelle a tempo indeterminato.
E ancora si dispone l’applicazione agli enti locali dello stesso tetto previsto per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle amministrazioni dello stato e delle regioni dall’articolo 9, comma 28, del dl n. 78/2010. Tale tetto è fissato nel 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009. Si può aggiungere che questo tetto sembra esteso anche alle altre tipologie di assunzioni flessibili, quali i contratti di somministrazione, il lavoro accessorio e i contratti di formazione e lavoro. Sono ovviamente comprese in tale limite anche le assunzioni ex articoli 110 e 90 del dlgs n. 267/2000. Per cui, con riferimento agli enti soggetti al patto, viene a cadere la lettura data dalla deliberazione n. 46/2011 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, per la quale il tetto del 20% della spesa del personale cessato nell’anno precedente «deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali». Negli enti non soggetti al patto non era previsto alcun limite specifico.
Con il parere n. 410 dello scorso 15 novembre la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ha chiarito che «il comma 103 dell’art. 4 della legge n. 183/2011 è considerato dalla sezione quale norma di carattere interpretativo come, peraltro, evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità per il 2012 per cui (rispondendo al quesito specifico) l’assunzione o la proroga di un contratto a tempo determinato per sostituzione maternità non rientra nell’applicazione della norma di cui all’art. 76, comma 7 della legge 133/2008 e ss. mm., nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa (20%) alle assunzioni di personale negli enti soggetti al patto di stabilità interno». Ecco quindi le conseguenze concrete: la fissazione del tetto di spesa per assunzioni a tempo determinato e co.co.co. negli enti soggetti al patto nel 20% di quella del personale cessato nell’anno precedente deve essere ritenuta superata. Il che vuol dire che gli enti locali, tanto soggetti o meno al patto di stabilità, non hanno specifici limiti alle assunzioni flessibili nello scorcio finale dell’anno 2011. Mentre essi avranno il limite del 50% della spesa del personale assunto con contratto flessibile nel 2009 a partire dal prossimo 1 gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge di stabilità. Limite che si estende anche alle amministrazioni non soggette al patto di stabilità. In questo periodo è sufficiente rispettare le tre condizioni necessarie per l’effettuazione di assunzioni a qualunque titolo: avere rispettato il patto di stabilità, avere rispettato il tetto di spesa del personale (anno precedente per le amministrazioni soggette al patto e 2004 per quelle non soggette) e rispettare il rapporto massimo del 40% tra spesa del personale e spesa corrente.
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