Incarichi di posizione organizzativa e straordinario per calamità naturali per le lavoratrici madri

Le novità del CCNL Funzioni Locali in materia: analisi della deliberazione della Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l’Abruzzo 28 novembre 2018, n.150

4 Dicembre 2018
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Sia le precedenti disposizioni contrattuali che quelle definite dal contratto nazionale (CCNL) Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, prevedono, quali eccezioni al principio di onnicomprensività della retribuzione dei titolari di posizione organizzativa, la remunerazione dello straordinario per calamità naturali. In particolare l’art.18, comma 1, lett.e) del CCNL 2016-2018 stabilisce che ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche “i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art.40 del CCNL del 22 gennaio 2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali”.

La domanda posta da un Comune

Una dipendente titolare di posizione organizzativa, lavoratrice madre ha parzialmente rinunciato ai riposi previsti dall’art. 39 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 secondo cui “Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo é uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro é inferiore a sei ore … la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”.

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