Incarichi di staff al personale in quiescenza

Affiorano vincoli stringenti per il sindaco sulla legittimità degli incarichi nell’ufficio di staff: le condizioni esplicitate dalla Corte dei conti, Sez. contr. per la Basilicata

6 Dicembre 2018
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Una recente deliberazione della Corte dei conti – n. 38/2018/PAR della Sez. reg. di controllo per la Basilicata – ci consente di ritornare sul problema degli incarichi di staff conferiti a personale che si è ritirato dalla vita lavorativa. Precisamente, la richiesta di parere espone l’intenzione dell’Amministrazione comunale di assumere presso l’Ente personale da destinare alla costituzione di uffici previsti dall’art. 90 TUEL, specificando che si sarebbe trattato di personale in quiescenza, che lo stesso sarebbe stato assunto con contratto a tempo determinato con inquadramento nella categoria C del vigente CCNL di comparto il quale non avrebbe implicato lo svolgimento di un ruolo direttivo.

Il caso

A questo proposito, rammentiamo che l’art. 90 TUEL, sotto la rubrica “uffici di supporto agli organi di direzione politica” stabilisce che: “1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta e degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti locali. 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. 3-bis Resta ferma il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.”.

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