Il conferimento di incarichi dirigenziali a dipendenti di categoria D dello stesso ente sfugge ai vincoli del contenimento entro l’8% della dotazione organica dettati dall’articolo 19 del Dlgs 165/2001, così come modificato dalla legge Brunetta (Dlgs 150/2009). È questa l’innovativa lettura data dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Abruzzo con il parere n. 384 dello scorso 5 dicembre.
Il parere prevede inoltre che i Comuni utilizzino procedure ispirate ai principi della «pubblicità e selettività da definire a livello regolamentare», quindi con ampi margini di autonomia nella scelta dei dipendenti a cui conferire questi incarichi. Il lungo e argomentato parere dei giudici contabili abruzzesi offre una lettura assai estensiva dei vincoli dettati dal legislatore e delle interpretazioni fornite dalle sezioni unite di controllo della Corte dei conti con i pareri 12, 13 e 14 del 2011. Esso consente alla gran parte dei Comuni di risolvere direttamente i problemi connessi alla mancanza di dirigenti a tempo indeterminato, problemi che si manifestano in modo assai marcato soprattutto dopo l’elezione del nuovo sindaco e la scadenza degli incarichi precedentemente conferiti, come appunto nel comune di Lanciano (Chieti) che ha sollevato il quesito.
In premessa viene ricordato che le nuove regole non hanno abrogato né implicitamente né esplicitamente le previsioni dettate per gli enti locali dall’articolo 110 del Dlgs 267/2000: esse «possono essere intese unicamente come integrative rispetto a quelle già contenute nel Tuel, con le quali vanno perciò necessariamente coordinate», operazione che peraltro è niente affatto facile. E ancora le norme per gli enti locali non prevedono limiti per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica, ma solo per quelli extra dotazione organica.
CW-33>La deliberazione ricorda che nel conferimento di incarichi per la copertura di posti vacanti in dotazione organica non possono essere invocate esigenze di contenimento della spesa, né essa può essere ascritta alla disciplina dell’ordinamento civile, per cui la materia è sostanzialmente preclusa a interventi restrittivi del legislatore nazionale. Conclusione che è rafforzata dalla tutela offerta dalla stessa Costituzione all’autonomia regolamentare ed organizzativa degli enti locali. Si deve inoltre ricordare che i principi di carattere generale dettati dalla normativa più recente vanno nella direzione della «valorizzazione delle professionalità interne rispetto al ricorso a soggetti esterni».
La materia è da considerare quindi rimessa alla autonomia dei singoli enti locali, i quali «potranno conferire incarichi temporanei tenendo comunque presente, da un lato, i limiti imposti dai principi di sana gestione delle risorse pubbliche a disposizione degli enti; d’altro lato, dell’eccezionalità della disposizione di cui all’articolo 110 Tuel nel sistema del conferimento d’incarichi dirigenziali».
Infine, il parere ricorda che non siamo nell’ambito di incarichi che possano essere concessi sulla base del criterio della fiduciarietà personale, il cosiddetto spoil system. Per cui ogni ente deve utilizzare procedure ispirate ai principi per cui si «devono prevedere adeguate forme procedimentali idonee a garantire l’oggettività e la trasparenza nella selezione del personale dirigenziale». E infine è sufficiente che questi dipendenti si collochino in aspettativa, non essendo in alcun modo necessaria la conclusione del rapporto di lavoro.
Arturo Bianco
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