di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 5/11/2013)
L’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, innovato anche dalla legge c.d. anticorruzione, consente ai pubblici dipendenti di svolgere incarichi extraufficio qualora autorizzati dalla propria amministrazione. Il comma 5 del citato articolo dispone, in particolare, che “il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”. La normativa richiamata prevede, nella parte iniziale, alcune eccezioni ed in particolare quelle relative ai rapporti di lavoro a tempo parziale.
In disparte la verifica del conflitto di interessi, anche potenziale, ci soffermiamo in questo articolo sulle incompatibilità di diritto, spesso non adeguatamente ponderate dalle amministrazioni a causa di rimandi a disposizioni legislative spesso non conosciute, evidenziando casi concreti di incompatibilità e la soluzione alla rimozione delle stesse.
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