Incarichi, trasparenza immediata

Le regole sul personale.L’attuazione delle nuove disposizioni TEMPI BREVI I conferimenti a dipendenti e le autorizzazioni vanno comunicati entro 15 giorni e non più con cadenza semestrale

Marcello Serra 18 Marzo 2013
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Estensione oggettiva e soggettiva dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, comunicazione immediata alla Funzione Pubblica degli incarichi conferiti e autorizzati al personale, controllo dell’utilizzazione illegittima di ex dipendenti pubblici da parte delle società con cui le Pa entrano in rapporto e delimitazione delle attività che possono essere svolte dai dipendenti condannati per reati contro l’amministrazione.
Sono queste le disposizioni di maggior rilievo e di immediata applicazione contenute nella legge 190/2012 in materia di personale.
Con una modifica alla legge 241/1990, si dispone l’estensione dell’obbligo di astensione dai dirigenti anche ai responsabili di procedimento ed a coloro che sono tenuti a rilasciare pareri endoprocedimentali.
Non meno significativa è l’estensione dell’ambito oggettivo di applicazione della disposizione: infatti basta che vi sia una condizione di conflitto di interessi anche potenziale.
Queste disposizioni possono creare notevoli problemi applicativi nei piccoli Comuni, realtà in cui il numero dei dipendenti di ogni settore è assai ridotto e rilanciano così, indirettamente, lo stimolo alla gestione associata, così da ampliare la platea dei dipendenti che possono essere utilizzati.
Del possibile conflitto di interessi devono tenere conto i dirigenti nel rilasciare le autorizzazioni ai propri collaboratori allo svolgimento di una seconda attività lavorativa, tema che riguarda le collaborazioni con privati.
Tutte le Pa devono comunicare alla Funzione Pubblica entro i 15 giorni successivi, e non più con cadenza semestrale, i conferimenti di incarichi a dipendenti pubblici e le autorizzazioni rilasciate al proprio personale.
I contratti di assunzione e di collaborazione stipulati da privati con dipendenti pubblici in quiescenza con cui negli ultimi tre anni hanno avuto rapporti sono nulli e non possono dare corso alla erogazione di un compenso.
Essi determinano anche il divieto per queste società di contrattare con Pa.
Le amministrazioni devono fare osservare questo vincolo senza avere strumenti di controllo: l’autodichiarazione del rispetto appare come la scelta minima obbligata e si aggiunge alle autodichiarazioni sul Durc e sui conti dedicati che vengono già richieste ai contraenti privati.
Tutti i dipendenti pubblici condannati, anche solamente in primo grado, per reati contro la Pa sono più che “dimezzati” nelle attività che possono svolgere.
Va ricordato che tra i reati contro le Pa sono compresi oltre alla corruzione, malversazione e concussione, anche fattispecie come il peculato, l’abuso d’atti d’ufficio, la rivelazione di segreti d’ufficio eccetera.
Questi dipendenti non possono far parte, neppure come segretari, di commissioni di concorso; non possono essere inseriti tra i componenti le commissioni di gara; non possono essere dirigenti del settore finanziario; non possono aggiudicare forniture o servizi.
Il che vuol dire che, se sono dirigenti, possono svolgere un’attività gestionale assai ridotta.

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