Massima
Le disposizioni di legge che disciplinano l’accesso alla dirigenza, i criteri di selezione dei dirigenti, i meccanismi degli incarichi dirigenziali e, più in generale, i criteri ed i meccanismi di reclutamento, di selezione, di progressione e riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici, laddove fa riferimento alla laurea o al diploma di laurea, ha inteso richiedere il possesso dell’unica “laurea” oggi riconosciuta in quanto tale che è quella cd. triennale, ossia quella conseguita all’esito di un corso di studi universitari di durata triennale; non ha inteso richiedere in modo espresso un titolo di studi ulteriore e specializzante.
Fatto
Il Tribunale di Viterbo aveva rigettato la domanda proposta da una candidata nei confronti della Azienda U.L. di Viterbo, nonché dei candidati vincitori di una selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 15 septies c. 2 del d.lgs n. 502 del 1992, chiedendo l’annullamento dei contratti di lavoro stipulati dalla AUSL di Viterbo. Il ricorso era fondato sull’assunto che i candidati (vincitori) non potevano partecipare alla procedura selettiva perché in possesso di laurea triennale e non di diploma di laurea quadriennale, titolo questo posseduto dalla ricorrente.
Avverso la decisione del Tribunale, confermata dalla Corte d’appello di Roma, è stato proposto ricorso in Cassazione.
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