La Legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, introduce all’art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge n. 122/1978, dopo l’ottavo periodo, quanto segue: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del T.U. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
Il comma 3, pertanto, prevede che il trattamento economico degli incarichi di cui all’art. 110:
a) debba essere “equivalente” a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali; per l’effetto ai soggetti incaricati ai sensi dell’art. 110 TUEL spetterà un trattamento fondamentale ed un trattamento accessorio, composto da voci “equivalenti” per tipologia ed importo, a quelle fissate dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali.
b)“possa” essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;
c) debba essere fissato, anche con riferimento all’eventuale indennità ad personam, “in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vada imputato al costo contrattuale e del personale”.
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