Indicazione aggiornata nella fattura elettronica

Il valore aggiuntivo

Marcello Serra 24 Febbraio 2015
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Il formato della fatturazione elettronica Pa ha già recepito anche le novità sullo split payment, aggiungendo un nuovo valore contrassegnato dalla lettera «S». E dal 31 marzo l’e-fattura allarga il raggio d’azione a tutte le altre amministrazioni pubbliche e autonome, comprese quelle locali, mentre una prima tranche di enti sperimenta l’obbligo dal 6 giugno scorso.
In considerazione dell’estensione dell’obbligo, è stato imposto alle singole Pa di richiedere il Codice univoco Ipa almeno 3 mesi prima della suddetta decorrenza (entro il 31 dicembre 2014). Una volta ottenuto il Codice univoco, le Pa sono tenute a comunicarlo ai propri fornitori entro il 28 febbraio. È possibile reperire il Codice univoco delle Pa sul sito www.indicepa.gov.it.

L’indicazione del Codice Ipa sulla fattura elettronica è un requisito fondamentale per la corretta elaborazione della fattura da parte del Sdi (Sistema di interscambio) e la sua mancanza comporta il rifiuto della fattura. Oltre al Codice Ipa, la fattura deve riportare i dati previsti dall’articolo 21 del Dpr 633/1972 (numero progressivo, partita del cedente/prestatore), ma anche il codice Cig (Codice identificativo di gara) tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità, e il codice Cup (Codice unico di progetto) per le fatture relative a opere pubbliche o interventi di manutenzione straordinaria. La mancata indicazione dei codici non comporta il rifiuto della fattura ma le Pa non possono provvedere al pagamento.

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