Comunicazione dell’infortunio: nuovo adempimento
Dal 12 ottobre 2017 scatta l’obbligo di comunicazione all’Inail anche per gli infortuni di durata inferiore ai tre giorni.
Prima di tale data, il datore di lavoro era tenuto a fare denuncia all’Istituto solo per infortuni sul lavoro con assenze superiori ai 3 giorni.
Da detta data, invece, ai sensi del decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 maggio 2016, n. 183, il datore di lavoro dovrà comunicare all’INAIL in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (cfr. articolo 3 comma 3, lettera c) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 maggio 2016, n. 183 “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonchè le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e art. 18, comma 1, lettera r) del D.lgs n. 81/2008).
La differenza tra i due tipi di adempimento è che, per gli infortuni di breve durata, si tratta di una semplice comunicazione a fini statistici e informativi, mentre per gli infortuni superiori a 3 giorni è una denuncia necessaria ai fini assicurativi.
In entrambi i casi la comunicazione va fatta entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico.
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