Infortuni sul lavoro e responsabilità: il modello collaborativo

Il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore.

11 Agosto 2016
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Il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore. Sono le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione, nella sentenza del 10 giugno 2016, n. 24139.

La S.C. precisa che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
Occorre, pertanto, che il giudice del rinvio verifichi se l’intervento del lavoratore infortunato, nel caso di specie, rientri nell’area di rischio che le norme antinfortunistiche erano destinate a garantire, per le modalità con le quali l’intervento medesimo è stato realizzato, in riferimento alla speculare possibilità di controllo e vigilanza, rispetto alle precise direttive organizzative impartite, che grava sulle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, nei termini ora delineati.

 

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