Infortuni sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro

La Cassazione (Sez. Lavoro) illustra quando la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso se si configura la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore

4 Novembre 2020
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La Corte di Cassazione spiega quando la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso se si configura la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 22 settembre 2020, n. 23146.

Massima

In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l’art. 1227, comma 1, cod. civ., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l’infortunio si sia realizzato per l’osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l’infortunio scaturisca dall’integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso.

Fatto

La Corte d’Appello di Catania ha condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni patiti dall’appellante in conseguenza dell’infortunio sul lavoro e, in relazione al medesimo infortunio, ha condannato l’INAIL al pagamento in favore della parte dell’indennizzo per inabilità assoluta temporanea di 150 giorni. La Corte territoriale ha premesso in fatto che l’appellante, dipendente del Comune di Acireale con qualifica e mansioni di operatore scolastico, mentre prestava servizio presso la scuola elementare, era stata attinta al volto da una caffettiera esplosa durante la preparazione del caffè, che stava avvenendo, ad opera di soggetti non identificati, all’interno del locale utilizzato dal personale ausiliario.

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