Massima
In tema di infortunio in itinere, indipendentemente dall’applicazione dell’art. 2, comma III, d.p.r. n. 1124/1965 per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta “occasione di lavoro”, si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa a prescindere da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. Ne consegue che va esclusa la copertura assicurativa per l’infortunio occorso lungo un tragitto prescelto dal lavoratore per raggiungere il posto di lavoro dovuto a scelte per ragioni personali, estranee all’attività lavorativa ed esulanti la “normalità” del percorso casa-lavoro.
Fatto
La Corte d’appello di Roma ha accolto l’impugnazione principale proposta dall’INAIL avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall’erede di un lavoratore tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti ed all’assegno una tantum previsti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, in ragione del decesso del proprio coniuge, determinato dall’incidente stradale di cui era rimasto vittima.
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