Con circolare 18 dicembre 2014, n. 62, l’Inail ha dettato delle indicazioni per la trattazione dei casi di infortuni in itinere occupandosi precipuamente della questione delle deviazioni dal percorso giustificate da ragioni personali del dipendente.
In particolare, la circolare interviene su una fattispecie molto specifica: l’indennizzabilità dell’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola.
In merito, la normativa di riferimento è dettata dall’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, laddove prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. A ciò si aggiungono le Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere del 4 maggio 1998. Sui casi specifici l’Inail si riserva di intervenire in modo specifico poiché la normativa generale non può prendere in considerazione o prevedere ogni singola vicenda.
Continua a leggere l’articolo
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento