Massima
L’INAIL non indennizza il lavoratore rimasto ferito nel corso di un agguato che aveva visto coinvolti due suoi colleghi, perché assume rilevanza il fatto che la presenza sul luogo dell’avvenimento era stata frutto di una libera scelta del lavoratore, atteso che il dipendente ferito non avrebbe dovuto essere in viaggio, assieme ai due colleghi, per recarsi alla sede aziendale e lì depositare i fogli presenza.
Fatto
La Corte di Appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda del ricorrente volta al riconoscimento della rendita per l’infortunio sul lavoro in quanto il medesimo si è trovato coinvolto nell’agguato, ad opera di ignoti, in occasione del quale perirono due colleghi mentre il medesimo conseguiva ferite.
Decisivo è il rilievo che non vi fosse stato un ordine vincolante impartito dal preposto (deceduto nell’evento) di dover raggiungere la sede aziendale, nella località teatro dell’agguato, per consegnare fogli presenza dei lavoratori, e che fosse rimasta indimostrata la ragione per cui il lavoratore, con mansioni di semplice operatore ecologico e in quanto tale non tenuto alla consegna quotidiana di fogli presenza o altri documenti, si fosse recato presso la sede operativa di Bagheria, nel giorno del tragico evento, concludendo, perciò, nel senso della libera scelta di recarvisi.
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