Massima
In tema di responsabilità per violazione dell’obbligo di tutela della salute ex art. 2087 cod. civ., un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo; a ciò si aggiunga il principio della c.d. causalità adeguata per cui, all’interno della serie causale di eventi, occorre dare rilievo solo a quelli che non appaiano ex ante inverosimili.
Fatto
Con sentenza 12 gennaio 2015, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dal padre di un lavoratore deceduto in un sinistro stradale occorsogli alla guida di un autoarticolato di proprietà della datrice di lavoro. La Corte territoriale ha escluso la responsabilità datoriale.
Viene proposto ricorso in Cassazione lamentato vari profili di impugnazione:
– si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 41 Cost. in riferimento all’art. 2087 cod. civ., per esclusione della responsabilità datoriale, e del relativo obbligo di tutela delle condizioni del lavoro, in ordine al sinistro stradale mortale del dipendente, nonostante il sovraccarico di merce trasportata e la velocità di crociera dell’autoarticolato (secondo gli accertamenti della consulenza tecnica d’ufficio, di poco superiore a superiore ai 70 km/h)….
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