Infortunio sul lavoro: riconoscimento rendita INAIL

La Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla possibilità di riconoscere una rendita INAIL per gli eredi di un operaio deceduto a causa di un’ischemia cardiaca poco dopo avere sostenuto un grosso sforzo per trasportare a spalla alcuni mobili

30 Settembre 2021
Modifica zoom
100%
Il giudice si pronuncia in merito alla possibilità di riconoscere una rendita INAIL per gli eredi di un operaio deceduto a causa di un’ischemia cardiaca poco dopo avere sostenuto un grosso sforzo per trasportare a spalla alcuni mobili. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 3 settembre 2021, n. 23894.

Massima

L’azione violenta che secondo l’art. 2, d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, può determinare una patologia riconducibile all’infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell’affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro (nel caso di specie, non risultava accertato alcun elemento che possa qualificare l’attività lavorativa ordinaria, così come quella svolta nel giorno del decesso, come eccedente la normale tollerabilità ed adattabilità, al punto da potersi ravvisare un rapporto diretto tra lavoro e decesso; inoltre, in assenza di un esame autoptico che accertasse con sufficiente grado di certezza la riconducibilità del decesso dell’operaio ad una causa di lavoro era stata legittimamente valorizzata la circostanza che l’operaio fosse un soggetto di giovane età, in buone condizioni di salute e senza alcuna predisposizione morbosa).

Fatto

La Corte d’appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda degli eredi di un lavoratore deceduto per un’ischemia miocardica mentre prestava servizio alle dipendenze del datore di lavoro citato in giudizio. La domanda è volta a conseguire la rendita quali superstiti….

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

******

Immagine: iStockPhoto

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento