Infortunio sul lavoro: risarcimento (altre indennità)

Un lavoratore reagisce avverso le pronunce del giudice di merito che hanno liquidato a suo favore il danno da infortunio sul lavoro sottraendo le indennità percepite in relazione allo stesso incidente: il commento della Cassazione

16 Aprile 2019
Modifica zoom
100%
Il lavoratore reagisce avverso le pronunce del giudice di merito che hanno liquidato a suo favore il danno da infortunio sul lavoro sottraendo le indennità percepite in relazione allo stesso incidente. Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 4 marzo 2019, n. 6269.

Massima

Nel caso di infortunio sul lavoro, il danno aquiliano deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo delle indennità che il danneggiato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, compresi tutti i benefici della sicurezza e assistenza sociale. L’indennità posta a carico del datore di lavoro è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal lavoratore in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, il medesimo pregiudizio al cui ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo responsabile del fatto illecito.

Fatto

A seguito di infortunio occorso al dipendente, la Corte d’appello di Roma, oltre alla già disposta condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di Euro 2.582,00 a titolo di franchigia sul danno biologico, condannava alla corresponsione, a titolo di danno non patrimoniale, della complessiva somma di Euro 54.648,46, con detrazione di quanto corrisposto in esecuzione delle precedenti pronunce; condannava inoltre al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, della somma di euro 159.344,43 oltre rivalutazione ed interessi legale.  Fra gli altri motivi, il lavoratore deduce l’erronea applicazione dell’istituto della compensatio lucri cum damno agli emolumenti previdenziali o indennitari percepiti dal lavoratore…

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento