Infortunio sul lavoro: risarcimento del danno

Il lavoratore vittima di una rapina sul luogo di lavoro chiede il risarcimento del danno correlato a quello che ritiene essere un infortunio sul lavoro. La Corte di Cassazione si interroga sull’adeguatezza delle misure adottate dal datore di lavoro al fine di tutelare il patrimonio e se esse siano o non siano adeguate a tutelare anche i lavoratori

23 Giugno 2021
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Il lavoratore vittima di una rapina sul luogo di lavoro chiede il risarcimento del danno correlato a quello che ritiene essere un infortunio sul lavoro. La Corte di Cassazione si interroga sull’adeguatezza delle misure adottate dal datore di lavoro al fine di tutelare il patrimonio e se esse siano o non siano adeguate a tutelare anche i lavoratori. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 10 giugno 2021, n. 16378.

Massima

È legittimo il risarcimento del danno per l’infortunio lavorativo occorso al dipendente delle Poste a seguito di rapina, atteso che l’ubicazione dell’ufficio postale, posto sotto i portici di un condominio, in una zona periferica della città e quindi non visibile dalla strada, la possibilità di ingresso libero a chicchessia nei locali dell’ufficio, senza filtro di sicurezza, rendeva altamente probabile il verificarsi di rapine, peraltro all’epoca frequenti; le misure adottate, quali vetri antisfondamento, sensori di allarme, telecamere per la visione degli accessi collegate a videoregistratori, dispensatori di denaro a tempo e pulsanti di allarme antirapina erano per lo più idonee a tutelare il patrimonio della società ma non anche funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti.

Fatto

La Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Poste Italiane s.p.a. al risarcimento del danno per l’infortunio lavorativo occorso alla dipendente a seguito di una rapina subita dall’ufficio postale in cui era impiegata. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di due motivi.
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c.; ascrive alla sentenza impugnata di avere, nel porre a carico di essa Poste, la responsabilità per l’infortunio lavorativo occorso alla dipendente, dilatato l’ambito di tale responsabilità fino a configurare una sorta di responsabilità oggettiva, come tale non prevista….

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