Basta progetti. La novità principale riguarda il riordino delle forme contrattuali che prevede il superamento dei contratti di collaborazione a progetto dal primo gennaio 2016 e dell’associazione in partecipazione. I contratti di questo tipo verranno equiparati al lavoro subordinato nei casi in cui le attuali collaborazioni fossero “esclusivamente personali”, continuative e che vedono l’organizzazione diretta del tempo e dei luoghi di lavoro. Sono escluse dalla riforma “le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo”. Escluse anche “le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”. Per i voucher lavoro, invece, il tetto annuo passa da 5.000 a 7.000 euro. Riguardo alle mansioni, si prevede che, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione l’impresa potrà modificare le mansioni del lavoratore anche sul livello di inquadramento inferiore, senza modificare il trattamento economico, fatta eccezione per quello accessorio.
Salvi accordi già stipulati. Per gli accordi già stipulati, si chiarisce che i trattamenti straordinari di integrazione salariale fatti prima dell’entrata in vigore di questo decreto “mantengono la durata prevista”. Mentre per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 maggio 2015 “riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti” in questo decreto, viene indicata la possibilità di proseguirne la durata, con l’istituzione di un fondo aggiuntivo di 90 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018.
Congedi, tempi di vita/lavoro.Vengono allungati i tempi per fruire del congedo parentale facoltativo portandolo da 3 a 6 anni e da 8 a 12 anni di età del bambino rispettivamente per quello retribuito al 30% e per quello non retribuito. La durata, però, resta di soli 6 mesi che possono essere usufruiti sia il padre, sia madre lavoratori dipendenti
(il tempo di congedo sommato dei due genitori, però, non può superare i sei mesi). La norma riduce da quindici a cinque giorni il periodo di preavviso al datore di lavoro. Prevista anche la possibilità di “trasformare” il congedo parentale in part-time al 50%.
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