Un recente arresto della sezione lavoro della S.C. di Cassazione induce a tornare sul tema, già affrontato la scorsa estate in questa rubrica1, delle interferenze tra normativa in tema di tutela della riservatezza ed esercizio della leva disciplinare da parte del datore di lavoro.
Nel caso deciso dalla S.C. con la sentenza n. 22100 depositata il 26 settembre scorso, il punto controverso risulta quello, nodale, della qualificabilità dell’avvio del procedimento disciplinare quale dato sensibile, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, in relazione alla gestione in un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente in regime pubblicistico, giusta art. 3 del d.lgs. n. 165/2001.
Un appartenente alla Polizia di Stato aveva censurato, innanzi al Tribunale di Roma, la condotta della propria amministrazione che aveva comunicato a diversi uffici della medesima la notizia dell’avvio del procedimento, ritenendo siffatta condotta violativa delle disposizioni a tutela della sua riservatezza.
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