di A. Trentini (ilpersonale.go-vip.net 3/8/2015)
Il parere che si annota, reso dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti abruzzese con Parere n. 187 del 17 luglio 2015, è rilevante sia per la disamina affrontata in tema di debenza soggettiva dei compensi professionali conseguenti ad una prestazione (appunto, professionale) richiesta all’avvocato dipendente e conclusa vittoriosamente, che per la fissazione del contenuto definitorio di trattamento economico complessivo.
Il fatto
In conseguenza dell’approvazione da parte del Parlamento del testo dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014 (Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici), come riformato in sede di conversione dalla L. n. 114/2014, le pubbliche amministrazioni sono state onerate dell’adeguamento deii propri regolamenti, al fine della corresponsione dei compensi professionali.
L’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, insieme ad altre Associazioni, ha contribuito in sede parlamentare alle modifiche intervenute sulla norma, al fine di renderla oggettivamente applicabile agli avvocati erariali diversi dallo Stato, questi ultimi destinatari prima facie della norma.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento