La Cassazione sulla revoca posizioni organizzative e congedo straordinario

Recenti indicazioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di gestione delle risorse umane nelle PA: revoca delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti e congedo straordinario per assistenza congiunto disabile

19 Giugno 2017
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La revoca delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti non può essere motivata dalla cessazione del sindaco. La convivenza necessaria per potere svolgere assistenza al congiunto disabile e fruire così della possibilità di congedo straordinario fino a 2 anni non impone la coabitazione. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di gestione delle risorse umane nelle PA. Sentenze che, anche se non applicabili immediatamente oltre ai casi specifici, in virtù del divieto di estensione del giudicato amministrativo, costituiscono comunque per l’autorevolezza della fonte un punto di riferimento di grande rilievo.

La revoca degli incarichi di posizione organizzativa

Gli incarichi di posizione organizzativa non possono essere revocati solamente perché cambia il sindaco: è questa la indicazione molto netta che è contenuta nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 9728/2017. Siamo in presenza di un principio nuovo per gli incarichi di posizione organizzativa, ma esso costituisce la prosecuzione delle indicazioni dettate dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia della Corte Costituzionale in materia di spoil system o incarichi fiduciari. Principi che ricordiamo ci dicono che la fiduciarietà personale non può essere applicata nel nostro ordinamento al di là dei vertici apicali della struttura burocratica.
Viene affermato il seguente principio di diritto (quindi una indicazione che ha un carattere sostanzialmente vincolante per la giurisprudenza di merito): “la revoca degli incarichi di posizioni organizzative nell’ambito degli enti locali può essere disposta sulla base degli specifici presupposti indicati dall’art. 9, comma 3, del c.c.n.l. 31.3.1999 ed è illegittima se comunicata in considerazione del mero mutamento dell’organo investito del potere di nomina. La illegittimità dell’interruzione dello svolgimento degli incarichi dirigenziali determina — in linea generale – il diritto alla reintegrazione negli incarichi stessi”.

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