La revoca degli incarichi di posizione organizzativa
Gli incarichi di posizione organizzativa non possono essere revocati solamente perché cambia il sindaco: è questa la indicazione molto netta che è contenuta nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 9728/2017. Siamo in presenza di un principio nuovo per gli incarichi di posizione organizzativa, ma esso costituisce la prosecuzione delle indicazioni dettate dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia della Corte Costituzionale in materia di spoil system o incarichi fiduciari. Principi che ricordiamo ci dicono che la fiduciarietà personale non può essere applicata nel nostro ordinamento al di là dei vertici apicali della struttura burocratica.
Viene affermato il seguente principio di diritto (quindi una indicazione che ha un carattere sostanzialmente vincolante per la giurisprudenza di merito): “la revoca degli incarichi di posizioni organizzative nell’ambito degli enti locali può essere disposta sulla base degli specifici presupposti indicati dall’art. 9, comma 3, del c.c.n.l. 31.3.1999 ed è illegittima se comunicata in considerazione del mero mutamento dell’organo investito del potere di nomina. La illegittimità dell’interruzione dello svolgimento degli incarichi dirigenziali determina — in linea generale – il diritto alla reintegrazione negli incarichi stessi”.
Ti consigliamo il volume:
La giustificazione delle assenze negli Enti locali
di Livio Boiero
Questo volume unifica la stratificata disciplina delle assenze in un “testo unico” in cui tutte le tipologie di assenze sono ordinate e inquadrate grazie al preciso richiamo alla normativa e alla prassi di riferimento.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento