Leggi sulla medesima questione:
Parte 2: “La nomina della commissione di concorso e la giurisprudenza in materia”
Parte 3: “Le conseguenze della composizione illegittima della commissione d’esame”
Il quadro normativo
Le fonti di diritto da considerare in materia di composizione delle commissioni di concorso sono le seguenti:
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che era ed è tuttora (sotto diversi punti di vista) il provvedimento di riferimento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi. Tale decreto è, in questo periodo, oggetto di aggiornamento, in attuazione della delega operata dall’art. 3, comma 6, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
L’art. 11 del D.P.R. n. 487/2001 prevede alcune disposizioni che esaminiamo di seguito e che costituiscono norme generali di riferimento anche per gli enti locali (fatta salva la propria autonomia regolamentare); nella disamina, accenneremo anche alle modifiche al testo del decreto 487/1994 proposte dal Ministero della Pubblica Amministrazione nello “SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487” (d’ora in poi “schema di regolamento”), esaminato dal Consiglio di Stato che ha fornito i propri pareri n. 137_2023 e n. 585_2023, e, allo stato attuale, non ancora in vigore; si ritiene, tuttavia, utile riportare – per la specifica materia qui esaminata – le disposizioni integrative o modificative previste dallo schema di regolamento al testo vigente, in quanto rappresentano principalmente il recepimento di norme di legge o equiparate sopravvenute al D.P.R. n. 487/1994.
La specifica disposizione al momento vigente riguardante la composizione delle commissioni di concorso è l’art. 9, che, nella versione vigente, prevede quanto segue:
- Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, e’ riservato alle donne, in conformità all’art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 (comma 2, primo periodo). Nello schema di regolamento viene aggiunto che delle commissioni fanno parte anche specialisti in psicologia e risorse umane”; non solo, ma viene anche previsto (in attuazione dell’articolo 2 del D.L. n. 36/2022 convertito con Legge n. 79/2022) che le amministrazioni dovranno formare elenchi dei componenti delle commissioni “mediante la pubblicazione di specifici avvisi attraverso il Portale di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sono individuati mediante sorteggio, sulla base di elenchi nominativi, tra i soggetti che risultano in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza.” Proprio su tale aspetto, il Consiglio di Stato, nel proprio parere 583/2023, rileva assenza di coordinamento tra la norma che obbliga al rispetto delle pari opportunità nella composizione delle commissioni e la formula del sorteggio dagli elenchi per l’individuazione dei commissari.
Semplice disposizione dello schema di regolamento di adeguamento alla normativa più recente è quella che prevede che la commissione e le sottocommissioni possano svolgere i propri lavori in modalità telematica, “garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni”.
- A seconda della qualifica o categoria di personale ricercato, nel testo vigente, è prevista la composizione della commissione e la possibile qualifica del personale che svolge le funzioni di segreteria (ad esempio, per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria, la commissione deve essere composta da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria) (comma 2, lett. a), b), c)). Tale categorizzazione non è più contemplata nello schema di regolamento, che invece prevede più genericamente “l’individuazione preferenziale di personale di qualifica superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di: a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso o, se non disponibile, anche appartenente ad altra amministrazione; b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; c) professionisti esperti nella valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali o appartenenti a soggetti esterni specializzati in assessment; d) personale non dirigenziale appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso, con funzione di segretario.” ;
- Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi (comma 5). Tale disposizione rimane invariata nello schema di regolamento;
- Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiungi per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali (comma 6). Anche tale disposizione rimane invariata nello schema di regolamento;
- Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non e’ consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso (comma 4). Tale norma, introdotta dall’art. 3, comma 11, della legge 56/2019, quindi da una norma primaria, supera qualsiasi diversa previsione regolamentare, così come stabilito dal Tar Sardegna, sezione II, 21 giugno 2022, n. 428. Il nuovo schema di provvedimento precisa soltanto che a tali incarichi non si applica la disciplina di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ossia il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia’ lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Una nuova disposizione introdotta nello schema di regolamento è invece quella che prevede che qualora il rapporto di impiego di un componente della commissione si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione stessa, il componente cessa dall’incarico, salvo conferma dell’amministrazione; si ritiene che – seppure non specificato espressamente, ma per effetto di un logico coordinamento con la disposizione riguardante il personale in quiescenza sopra detta – che tale conferma non possa operare in ogni caso in caso di risoluzione del rapporto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata;
- “Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l’integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo’ essere assegnato un numero inferiore a 500.” (comma 3).
Questo comma viene sostituito nello schema di regolamento con una disposizione più generica, senza alcun riferimento al numero dei candidati e aprendo tale possibilità anche a motivazioni diverse dalla numerosità dei candidati, riconducibili a diverse motivazioni di tipo organizzativo; viene, infatti, indicato che “In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto”;
- “Quando le prove scritte abbiano luogo in piu’ sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell’amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all’ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria (comma 7). Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede (comma 8).”
Questi due commi vengono riassunti nella seguente disposizione dello schema di regolamento: “Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in più sedi, in ognuna di esse è costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall’amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse.” Non si rilevano differenze significativamente, se non il fatto che non si parla più di “presidente” del comitato di vigilanza e che i componenti della vigilanza possono essere individuati, motivatamente, anche tra dipendenti diversi da quelli dell’amministrazione titolare della procedura concorsuale.
A seguito dell’esame dell’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, nella sua versione attuale e nella sua verosimile prospettica evoluzione, occorre sempre considerare l’autonomia regolamentare concessa agli enti locali dall’art. 89, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di “procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro”: ai sensi del successivo comma 4, solo in mancanza di tale disciplina o per la parte non disciplinata, si applica integralmente la procedura di reclutamento prevista dal citato D.P.R. n. 487/1994.
E’ inoltre doveroso sottolineare che lo schema di regolamento potrebbe subire ulteriori modifiche, non essendo concluso il relativo procedimento di normazione.
- Decreto Legislativo 30 marzo 2021, n. 165, sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che – al capo III – riprende e, in taluni casi, specifica e rafforza alcuni importanti principi sull’accesso all’impiego.
L’articolo 35 – “Reclutamento del personale” – tra i principi a cui tutte le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si devono conformare, ribadisce la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (comma 3, lett. e)).
A conferma di quanto detto in chiusura del precedente punto A), il comma 7 dell’art. 35 delega al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali la disciplina delle dotazioni organiche, delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dal medesimo articolo, tra cui figurano anche: adeguata pubblicità della selezione; imparzialità, economicità e celerità di espletamento; adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione da ricoprire.
Disposizione importante è anche l’art. 35-quater – “Procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale” – introdotto dall’art. 3 del decreto-legge n. 36/2022 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che – per quanto di interesse rispetto alla composizione delle commissioni – ribadisce i seguenti principi:
- Per la valutazione delle capacità e delle attitudini, le commissioni possono essere integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale;
- Le commissioni possono essere suddivise in suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.
L’art. 57 – “Pari opportunità” – sancisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e) (ossia competenza nelle materie di concorso e assenza di incompatibilità/conflitti di interesse (cfr. NL n. 10_2023); in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5.
Al fine del controllo del rispetto di tale disposizione, l’atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato, entro tre giorni dall’adozione, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni di cui sopra, diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dell’atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.
Dobbiamo pertanto ricordarci di rispettare anche questa norma e gli adempimenti che ne conseguono, al fine di non incorrere in un vizio di violazione di legge.
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