La corretta interpretazione contrattuale del ritorno a tempo pieno di un dipendente in part-time

Una recente ordinanza della Cassazione mette chiarezza sulla rilevante tematica

7 Novembre 2018
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di VINCENZO GIANNOTTI

Le disposizioni contrattuali, di cui all’art.4, comma 14 del CCNL 14 settembre 2000, stabiliscono che “i dipendenti…hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze“.

Il ritorno a tempo pieno di un dipendente in part-time

Secondo l’interpretazione del Comune e del giudice di primo grado, la facoltà del dipendente di domandare il ritorno al tempo pieno può essere validamente esercitata solo entro i due anni dalla trasformazione del rapporto o entro le successive scadenze previste dai contratti collettivi. La Corte di Appello, sollecitata dal dipendente, ha invece stabilito che il passaggio al tempo pieno fosse inibito soltanto nei primi due anni dalla trasformazione a tempo parziale, stante l’esigenza di assicurare un minimo di stabilità all’assetto concordato dalle parti, ritenendo che, oltre detto termine, il ritorno al full time fosse ammesso in qualunque momento, purché rapportato alle esigenze organizzative del Comune, da cui discendeva l’illegittimità del rifiuto opposto dall’Ente locale al dipendente, con condanna dell’ente a corrispondere le differenze retributive per tutto il periodo di mancato rientro.

La questione è approdata in Cassazione, cui si è rivolto il Comune per contestare la sentenza della Corte territoriale, adducendo una molteplicità di errori in cui sarebbero incorsi i giudici di appello non avendo adeguatamente specificato le ragioni poste sulla corretta interpretazione del contratto, sulla illogica penalizzazione del pagamento delle differenze retributive non richieste dal dipendente e, infine, sulla mancata verifica delle condizioni finanziarie dell’Ente locale che la legislazione aveva posto precisi parametri di spesa, senza tenere conto che la richiesta del passaggio a tempo parziale era stata avanzata dalla dipendente.

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