All’indomani della remissione alla Consulta sulla dichiarazione di legittimità costituzionale, da parte del
TAR Lazio (ordinanza n. 9828/2017), l’ANAC con comunicato del 23 novembre 2017, indicava la sospensione delle pubblicazioni delle dichiarazioni dei redditi e della situazione patrimoniale dei dirigenti, nonché i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. La
Corte Costituzionale con la sentenza n. 20/2019 ha dichiarato incostituzionale solo la pubblicazione dei redditi e della situazionale patrimoniale dei dirigenti, per violazione del principio di proporzionalità, suggerendo al legislatore di limitare la platea in termini di trasparenza al fine di rispettare il principio costituzionale della proporzionalità. Spetterà, quindi, al legislatore intervenire per limitare la pubblicazione ad esempio ai soli dirigenti apicali che, nel caso degli Enti locali coincidono con le funzioni del segretario comunale o provinciale o del direttore generale, per i Comuni che possono nominarlo (superiori ai 100mila abitanti), in considerazione dell’attribuzione a questi dirigenti di compiti di elevatissimo rilievo che renderebbe non irragionevole una eventuale scelta in tal senso. In altri termini, per i dirigenti al momento, rimangono legittime le pubblicazioni dei soli compensi e spese di viaggio e di missione riferiti alla carica da loro ricoperta nell’ente di appartenenza.
La sospensione delle pubblicazioni da parte dell’ANAC
A seguito del rinvio da parte del TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, sulla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni degli obblighi di trasparenza sui redditi dei dirigenti, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicato del 23 novembre 2017 precisava quanto segue:
a) l’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti, previsto dall’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, debba ritenersi non sospeso, in quanto la predetta disposizione non è stata richiamata in alcun modo dall’ordinanza, né è stata oggetto di censura dinanzi al TAR;
b) restano sospesi le sole pubblicazioni riguardanti…
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