Uno dei principi cardine del nostro ordinamento risiede nell’indipendenza di un collegio giudicante nello svolgimento della sua funzione: il che comporta la necessità che non ci siano vincoli di soggezione, formale o sostanziale, ad altri.
In tal senso si era già espressa la Costituzione (articolo 137), nel comma in cui individua in una legge costituzionale lo strumento per fissare il concetto sulle garanzie di indipendenza dei giudici della Corte Costituzionale: fatto, questo, puntualmente avvenuto con la legge costituzionale n. 1 del 1948.
E’ spesso capitato, invero, che le decisioni della Corte abbiano in un certo qual modo “cozzato” con gli interventi degli altri poteri dello Stato, in particolare con quello legislativo.
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