La domanda posta da un Ente locale
Il Sindaco di un Comune ha chiesto se sia possibile effettuare lo scorrimento di una graduatoria esistente (approvata nell’anno 2008), in caso di esito negativo della mobilità volontaria ed obbligatoria, di personale di categoria B3, pur non avendo posti in disponibilità nella precedente dotazione organica, ma riclassificando un posto vacante attualmente presente nella dotazione organica teorica in categoria C. Secondo la prospettazione dell’ente locale, tale soluzione dovrebbe essere assentibile considerando che le nuove linee guida della Funzione Pubblica hanno tramutato la dotazione organica da teorica in finanziaria lasciando nella discrezionalità dell’ente la scelta delle figure professionali da coprire secondo le proprie esigenze operative. Nel caso di specie, la copertura finanziaria della riclassificazione della categoria C in quella di B3 sarebbe più conveniente in considerazione del risparmio finanziario tra le due categorie.
Le indicazioni dei giudici contabili
Dopo aver evidenziato gli attuali vincoli ed adempimenti di ricognizione previsti dall’attuale normativa in tema di assunzione del personale, i giudici contabili si soffermano sulla concreta applicazione delle linee guida del Ministero della pubblica amministrazione, adottate in conformità al riordino dell’organizzazione della PA contenute nella legge delega n. 124/2015, attuate con il decreto legislativo n. 75/2017 che ha demandato ad un decreto ministeriale, di natura non regolamentare, l’emanazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA (d.m. 8 maggio 2018 pubblicato nella G.U. n.173 del 27 luglio 2018), al fine di orientare la PA nella concreta predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale.
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