La Corte dei conti interviene sul rimborso delle spese di viaggio, su incentivi e straordinari della posizione organizzativa

Le valutazioni in materia della Corte dei conti in sede di appello

11 Settembre 2020
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La questione posta all’attenzione dei giudici contabili di appello, ha riguardato il rimborso delle spese di viaggio di un funzionario in convenzione tra due Comuni, sugli incentivi tributari liquidati e per la vittoria di cause innanzi la commissione tributaria e, infine, sulla liquidazione degli straordinari elettorali. Alla condanna di primo grado della titolare di posizione organizzativa è seguita la conferma anche della Corte dei conti in sede di appello (sentenza n. 235/2020).

La condanna in primo grado

Un funzionario in convenzione è stato chiamato in giudizio per rispondere del danno erariale per indebita erogazione di rimborsi spese, illegittima erogazione di compensi incentivanti e illegittima attribuzione di ulteriori compensi. La convenzione, infatti, prevedeva la ripartizione dell’orario di obbligo tra due amministrazioni locali di un funzionario già titolare di posizione organizzativa nel comune di cui era titolare del rapporto di lavoro, assumendo nell’altro comune in convenzione la responsabilità del settore finanza, tributi e personale. Le poste di danno contestate si riferivano in dettaglio: a) rimborsi spese autoliquidati, ovvero in assenza di uno specifico orario di lavoro ed in assenza di un marcatempo, obbligatorio ex lege, la funzionaria ha proceduto ad autoliquidarsi ingenti somme a titolo di rimborso spese, applicando, inoltre, le tabelle ACI; b) incentivi ICI derivanti dall’approvazione di un progetto incentivante per il recupero evasione ICI e TARSU per il quale le veniva corrisposto un anticipo mensile pari ad €. 1.500,00 netti sulle somme che sarebbero state introitate; c) ulteriori compensi illegittimi percepiti dalla funzionaria per spese di giudizio liquidate in sentenze della Commissione tributaria; d) compensi per lavoro straordinario svolto in occasione delle consultazioni referendarie. In modo non diverso sono stati chiamati a rispondere del danno erariale anche la giunta comunale per aver votato delibere illegittime e al Segretario comunale per aver reso i pareri di regolarità previsti dalla legge, travisando completamente la normativa di riferimento.
Rispetto al rinvio a giudizio, i giudici contabili di primo grado hanno condannato il responsabile finanziario per danno erariale prevalente, in ragione del dolo commesso, mentre a minori importi la giunta e il segretario comunale…

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