L’aumento del salario accessorio delle posizioni organizzative
L’incremento del fondo per il salario accessorio delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti è possibile solo per finanziare l’aumento delle indennità e non per la istituzione di nuovi incarichi. Inoltre, queste risorse diminuiscono le capacità assunzionali e non incidono sul ricorso alla mobilità volontaria. Sono queste le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 210/2019.
La prima indicazione è la seguente: l’articolo 11 del d.l. n. 135/2018, per come convertito in legge, “consente una deroga .. per i Comuni privi di dirigenza, disponendo che l’invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL relativo al comparto funzioni locali, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del CCNL in parola”. Per cui, sostiene il parere, che “il differenziale .. è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale”.
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