La delega di potere nel procedimento disciplinare

Delega nell’ambito del procedimento disciplinare nel settore del lavoro nella PA: l’approfondimento dell’esperto

29 Marzo 2019
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Il tema della delega nell’ambito del procedimento disciplinare nel settore del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e della sua ammissibilità e limiti, non può essere proficuamente affrontato senza considerare il principio generale che ha guidato il legislatore nell’architettura del sistema che, soprattutto dopo la riforma del 2017, ha rafforzato la centralità del ruolo dell’Ufficio procedimenti Disciplinari.

Il principio organizzativo della specializzazione dell’U.P.D., rispetto all’affidamento della leva disciplinare ai singoli responsabili degli uffici che esercitano, nell’ordinario ed in via generale, il potere di conformazione del rapporto di lavoro, ovvero ad un organo terzo pariteticamente composto da rappresentanti dei lavoratori e dell’amministrazione (come i Collegi Arbitrali di Disciplina previsti dal d.lgs. n. 29/1993, art. 59 commi da 7 a 9), è infatti la lente attraverso la quale valutare l’ammissibilità dell’attribuzione di una quota del potere demandato a tale organo con previsione legislativa ad altro soggetto.

L‘omogeneità dell’ufficio preposto rispetto all’amministrazione, se per un verso sembra pagare dazio quanto all’indipendenza di giudizio rispetto ad un organo terzo (fermo restando che si sta trattando dell’esplicazione di un potere di stretta pertinenza datoriale), appare comunque efficacemente controbilanciato dalla garanzia di professionalità di un organo deputato – in via esclusiva rispetto agli altri – alla gestione della leva disciplinare.

Il peso specifico dell’elevata specializzazione del predetto organo, come si anticipava innanzi, risulta amplificato dalla riforma del 2017. Sulla scorta di una non riuscitissima esperienza post 2009, mirata a deflazionare il carico degli U.P.D. “polverizzando” sui singoli responsabili delle strutture l’esercizio del potere disciplinare per le sanzioni fino a 10 giorni di sospensione, il Legislatore ha inteso non solo tornare al passato, ma ulteriormente ampliare il pacchetto delle competenze dell’U.P.D. che, dopo l’attribuzione anche dei procedimento culminanti nella censura, è oramai il titolare pressoché esclusivo della leva disciplinare.

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