La difesa del dipendente nel procedimento disciplinare

Una recente pronuncia della Cassazione si focalizza sul contraddittorio infraprocedimentale e sul diritto di difesa dell’incolpato

12 Aprile 2019
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La pronuncia in esame offre il destro per esaminare uno degli aspetti della materia disciplinare mai sufficientemente affrontati: quello del contraddittorio infraprocedimentale e del diritto di difesa dell’incolpato nell’ambito del procedimento stesso.

Trattasi di una lacuna ormai cronica nella disciplina di settore, tenuto conto che fin dalla prima tornata contrattuale del 1995 e nella di poco precedente modifica dell’articolo 59 del d.lgs. n. 29/1993, siffatto fondamentale snodo del procedimento è sempre stato poco considerato dal legislatore e dagli agenti contrattuali. Fu infatti previsto il momento di confronto tra gli attori del procedimento, in ossequio all’art. 24 della Costituzione, ma non fu posta attenzione, come pure sarebbe stato il caso, ad accrescerne l’efficienza, soprattutto in chiave deflattiva del contenzioso.
Minimi passi avanti si compirono con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2009, che regolò ex novo la possibilità del rinvio dell’audizione su richiesta dell’incolpato, istituzionalizzando la facoltà di istanze istruttorie da parte dell’amministrazione procedente oltre che il deposito di memorie difensive del lavoratore. La stessa riforma ha però espunto dall’ordinamento la possibilità di determinazione concordata della sanzione, istituto di frequente applicazione nella prassi, circostanza che contribuì a svilire il momento di confronto costituito dall’audizione.

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