Rimangono settimane agli
Enti del comparto Regioni ed Autonomie locali per dare attuazione alle previsioni dettate dal
CCNL 21 maggio 2018 sulle
posizioni organizzative. In caso di mancata adozione delle nuove disposizioni e di conferimento degli incarichi sulla base delle nuove regole, gli incarichi di posizione organizzativa cesseranno a tale data di produrre i propri effetti. Come ha chiarito l’ARAN anche nel caso in cui la loro scadenza fosse state fissata dall’Ente per una data successiva. Siamo cioè in presenza di una sorta di termine “ghigliottina”. Si deve considerare che di tempo ne rimane davvero poco, alla luce della necessità di rispettare le regole sulle relazioni sindacali, per cui occorre dare corso alla informazione preventiva ed al confronto sulle scelte nodali. Il che vuol dire che la proposta regolamentare dell’ente o, quanto meno, i suoi tratti caratterizzanti devono essere trasmessi alla RSU ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 21 maggio 2018 (che ricordiamo essere CGIL Funzione Pubblica, Funzione Pubblica Cisl, Uil Funzione Pubblica Locale e CSA Regioni ed Autonomie Locali) entro la prima decade di aprile. Ricordiamo che l’invio della informazione preventiva deve essere fatto solamente nei confronti di questi soggetti e non anche di altre organizzazioni sindacali e che lo stesso deve essere effettuato anche se una delle prime citate sigle non ha rappresentanza nell’ente. I soggetti sindacali hanno 5 giorni di tempo (da chiarire se lavorativi o di calendario) per chiedere il confronto, che peraltro può essere avviato anche direttamente dall’ente fissando un incontro già con la trasmissione della informazione. L’ente deve provvedere immediatamente e maturano a questo punto 30 giorni di tempo entro cui o si raggiunge una intesa ovvero l’ente non può deliberare. Per cui si deve mettere nel conto che la scadenza dei termini assegnati al confronto possa maturare, con l’articolazione temporale prima ricordata, per i primi giorni della seconda metà del mese di maggio, cioè appena prima della scadenza a partire dalla quale cessano le posizioni organizzative in essere. La cessazione di tali incarichi determina il venire meno del titolo giuridico sia in base al quale i titolari di posizione organizzativa possono svolgere i loro compiti sia in base al quale essi possono essere remunerati con la indennità di posizione.
Si ricorda che il contratto nazionale non prevede alcuna proroga a questo termine, neppure per gli enti locali e le regioni che andranno al voto nella prossima primavera.
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