Le disposizioni della Legge di Bilancio 2019
I commi 361 e 365 dell’articolo unico della legge n. 145/2018 hanno previsto, con riferimento alle procedure concorsuali bandite dopo il 1° gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie (tre anni). Successivamente, il comma 361 è stato modificato dall’art. 14-ter del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, che ha aggiunto, dopo le parole «a concorso», le seguenti: «nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso».
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, nella deliberazione n. 41/2019 ha avuto modo di precisare che il significato della locuzione “posti messi a concorso”, non coincide con il termine “vincitori”, comprendendo la possibilità di scorrimento delle graduatorie…
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