La Legge di Bilancio 2020 penalizza le graduatorie del 2019 per bandi emessi prima del 31 dicembre 2018

Una svista all’interno del testo della Manovra? Al fine di evitare possibili effetti negativi o restrittivi, ci si augura che il comma 3 dell’art. 18 sia modificato prima della definitiva approvazione della Legge di Bilancio 2020

5 Novembre 2019
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Svista nella Legge di Bilancio 2020 trasmessa alle Camere e bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato che, con l’intento di attuare un ampliamento delle graduatorie bloccate dalla Legge di Bilancio 2019, sembra aver penalizzato quelle i cui bandi di concorso erano stati emessi prima del 31 dicembre 2018 ma approvate solo nell’anno 2019.

Le disposizioni della Legge di Bilancio 2019

I commi 361 e 365 dell’articolo unico della legge n. 145/2018 hanno previsto, con riferimento alle procedure concorsuali bandite dopo il 1° gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie (tre anni). Successivamente, il comma 361 è stato modificato dall’art. 14-ter del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, che ha aggiunto, dopo le parole «a concorso», le seguenti: «nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso».
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, nella deliberazione n. 41/2019 ha avuto modo di precisare che il significato della locuzione “posti messi a concorso”, non coincide con il termine “vincitori”, comprendendo la possibilità di scorrimento delle graduatorie…

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