di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 22/5/2013)
Una recentissima pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lavoro (ordinanza 2 aprile 2013) ha affermato che la disciplina in materia di licenziamenti prevista dall’art. 18 Stat. lav., nel testo novellato dalla c.d. legge Fornero (legge 28 giugno 2012 n. 92, rubricata Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), deve ritenersi applicabile anche ai rapporti di lavoro di pubblico impiego privatizzati risolti dopo l’entrata in vigore di quest’ultima legge.
La riforma del 2012 è intervenuta sulle conseguenze dell’illegittimo licenziamento del dipendente affermando con importanti novità. In caso di licenziamento disciplinare, si afferma ora che il datore di lavoro, invece che reintegrare il dipendente, sia obbligato ad un risarcimento economico pari alla retribuzione da 15 a 24 mesi.
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