Superati i periodi di conservazione del posto, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente procede secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 171/2011. Ove il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Ente può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso.
Il contratto è quindi molto chiaro: solamente il superamento del periodo di comporto, consente il licenziamento del dipendente. La contraria opinione (che sembra condivisa in un passaggio della motivazione della pronuncia della Suprema Corte n. 18678/2014), secondo cui sarebbe legittimo il licenziamento intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all’elevato numero di assenze ma non tali da esaurire il periodo di comporto, si pone oggi in contrasto con la consolidata e costante giurisprudenza di legittimità, cui va data continuità…
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