La legge n. 147/2013, cd di stabilità 2014, introduce la possibilità di mobilità del personale dipendente delle società controllate da P.A. verso altre società analoghe. Tale possibilità dovrebbe essere meglio definita come collocamento in disponibilità, visto che essa non è subordinata al consenso del dipendente. In sostanza vengono allargati alle società i principi dettati per il pubblico impiego dagli artt. 33 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001. Vengono così riprese, con alcune correzioni, le previsioni contenute nel testo iniziale del d.l. n. 101/2013 e poi espunte dalla legge di conversione sulla base di uno stralcio operato dal Parlamento. Siamo in presenza di una disposizione di grande rilievo in quanto offre alle amministrazioni la possibilità di avere uno strumento a propria disposizione nel caso di ristrutturazioni delle scelte dettate in materia di partecipazioni societarie e di dare risposta a fenomeni di eccedenza del personale. Si deve subito sottolineare che la utilizzazione di questi strumenti è sostanzialmente rimessa all’autonomia delle amministrazioni e delle società e che gli spazi riservati alle relazioni sindacali sono assai limitati. Questo strumento non può portare a trasferimenti dei dipendenti delle società partecipate nelle amministrazioni pubbliche controllanti.
La mobilita del personale delle societa
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