La mobilità del personale delle società partecipate

La recente delibera della Corte dei Conti Campania afferma che alla mobilità del personale dalle società partecipate, non è applicabile la disciplina della mobilità per il personale pubblico all’interno della PA di cui all’art. 30 d.lgs. n. 165/2001

25 Maggio 2017
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L’articolo 19 del d.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, prevede, tra l’altro: “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.(…)
Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili
“.
La sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 9/2015 Qmig,  aveva sottolineato l’ inapplicabilità, al personale dei consorzi, delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 165/2001, in materia di mobilità del personale e la riconducibilità “all’ambito privatistico delle questioni in materia di rapporto di lavoro o di attività a carattere imprenditoriale svolte dall’ente su un piano paritetico con i privati, rilevando, questo, ai fini dell’individuazione del giudice competente (cfr. Cass., Sez. II, 31 marzo 2011, n. 7469; id., ss.uu. n. 781/1999 cit.)”.
Inoltre,  con la deliberazione richiamata si evidenziava, in relazione alle esigenze di mobilità del personale delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 espressamente richiamate dall’art. 1 commi 563-568 del d.lgs. 147/2014 (Legge stabilità 2014)- Commi abrogati dall’ art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”- che la finalità di tali norme fosse quella di “predisporre mezzi di tutela in favore del personale in esubero a seguito dei processi di razionalizzazione della galassia delle partecipazioni pubbliche e, nel contempo, di incentivare il percorso di risanamento degli organismi partecipati, anche al fine della riduzione degli oneri gravanti sugli Enti soci; processo da tempo avviato e sul quale è crescente l’attenzione del legislatore.

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