Le indicazioni della circolare
Pur non essendo ancora stata pubblicata dai tre Ministeri (Funzione Pubblica, Ministero dell’Economia e Viminale) la circolare è stata resa disponibile e visibile sul WEB con relativa bollinatura da parte del MEF, potendo in tal modo considerarla ormai definitiva. In considerazione dell’applicabilità del calcolo della nuova capacità assunzionale, a partire dalla data del 20 aprile 2020, la circolare si è preoccupata di definire l’applicabilità delle disposizioni introdotte dal decreto crescita con la precedente programmazione del personale già avviata dai Comuni. In tale ambito, ha previsto quanto segue:
“al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell’allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011)”.
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