Sul problema sollevato giova mettere in evidenza come il tema della compatibilità della mobilità con interscambio e la disciplina recata dall’art. 1 della legge n. 190/2014 sia stata affrontata da un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. n. 20506 del 27 marzo 2015), che ammetteva la possibilità del ricorso a tale strumento anche sotto il vigore della disciplina vincolistica. Nella suddetta nota si legge, al riguardo, che la definizione di “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” può essere mutuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante “Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni”, che, all’articolo 7, dispone che è consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
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Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego
di Livio Boiero
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