La più recente giurisprudenza sulle assunzioni: il focus dell’esperto

Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, progressioni verticali e procedure selettive

8 Aprile 2019
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In caso di successione di proroghe di rapporti di lavoro subordinato il danno subito non deve essere provato da parte del dipendente. Spetta alla competenza del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo l’esame dei contenziosi sul conferimento di incarichi dirigenziali che si realizza attraverso la formazione di una rosa tra cui l’organo di vertice effettua la scelta, senza che si dia corso ad una graduatoria. La competenza del giudice amministrativo non si estende alle progressioni economiche né a quelle verticali che si realizzano nell’ambito della stessa area professionale. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni in materia di assunzioni che sono fornite dalla giurisprudenza amministrativa ed ordinaria.

La trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato

Sulla base delle espresse previsioni del legislatore, le assunzioni a tempo determinato non possono essere di norma trasformate in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Non spetta al dipendente l’onere di dovere provare il danno subito per le proroghe effettuate in modo illegittimo. Possono essere così riassunte le principali indicazioni che sono contenute nella recente sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 8671/2019.
Ecco il principio che viene dettato: “in  materia  di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165/2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall’art. 35 del citato d.lgs. n. 165/2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche  amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell’originario comma 2 e poi del comma 5 del’ art. 36 del richiamato d.lgs. n. 165/2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni…

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