di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 2/7/2013)
In considerazione di una pluralità di comportamenti difformi sino ad oggi eseguiti da parte degli enti locali, in merito alle priorità da dare alla mobilità volontaria rispetto a quella obbligatoria, è intervenuto un recente parere da parte della Corte dei Conti in risposta ad una domanda di un comune teso a conoscere se: la mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 debba avvenire prima o dopo di quella obbligatoria di cui all’art. 34 e 34-bis del citato decreto.
La risposta, in modo esaustivo nella sua ricostruzione, avviene ad opera della Corte di Conti sezione regionale del Veneto nella sua recente deliberazione depositata in data 27 giugno 2013, n. 162.
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