Nessuna disposizione, né di legge né pattizia, si è soffermata sulla individuazione degli strumenti cui l’Amministrazione può ricorrere nello svolgimento dell’istruttoria né di quelli nella disponibilità dell’incolpato per difendersi: nemmeno il d.lgs. n. 150/2009, che ha ampiamente riformato il d.lgs. n. 165/2001, ha posto rimedio a questa grave lacuna del previgente quadro normativo.
Unica previsione che opera un seppur fugace riferimento si rinviene nel comma 6 dell’art. 55-bis(1), del d.lgs. n. 165/2001che prevede la possibilità di assumere da altre amministrazioni informazioni o documenti utili per la definizione del procedimento: attività che però nel vigore della precedente disciplina non risultava certo interdetta all’ente, al pari di qualsivoglia altra atta ad assicurare all’Amministrazione informazioni relative al procedimento disciplinare, quali acquisizioni documentali, ispezioni, escussione di testi.
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