di L. Boiero (ilpersonale.go-vip.net 28/5/2015)
Con provvedimento dirigenziale del 3 luglio 2007 una Regione aveva indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posizioni dirigenziali, prevedendo, tra l’altro, che i candidati dovessero dichiarare il possesso di titoli che dessero diritto a preferenza, a parità di punteggio, così come previsto dall’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Lo stesso bando stabiliva anche la mancata presa in considerazione, in sede di formazione della graduatoria, dei titoli di riserva e di preferenza, qualora non espressamente dichiarati.
Presentavano domanda di ammissione al concorso – tra gli altri – due candidate, entrambe dichiarando di essere dipendenti del medesimo Ente che aveva bandito il posto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e indicando il possesso dei propri titoli, consistenti nell’avere dei figli a carico.
Ambedue superavano le prove del concorso, classificandosi a pari merito con altri candidati e nella graduatoria finale, le due dipendenti oggetto del fatto si collocavano a breve distanza l’una dall’altra.
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