di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 13/10/2011)
Particolari esigenze di trasparenza hanno imposto di stabilire uno specifico regime di conoscibilità della situazione patrimoniale di coloro che ricoprono cariche pubbliche o incarichi di rilievo pubblico: ciò è previsto, innanzitutto, dalla legge 5 luglio 1982, n. 441. Tale norma dispone espressamente che esclusivamente i “cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati” possono consultare legittimamente il bollettino nel quale sono riportati i dati riguardanti la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (artt. 8 e 9).
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